Una vittoria? Non proprio. Un richiamo procedurale al MASE, non una promozione della legge 20.
Il 25 maggio 2026 la Corte Costituzionale ha depositato la sentenza n. 88/2026, annullando sei decreti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) aveva dato il via libera a tre impianti agrivoltaici nell’Oristanese e tre nel Sassarese.
A leggere le dichiarazioni della Presidente Alessandra Todde e certi titoli pubblicati nelle ultime ore, sembrerebbe che la Consulta abbia incoronato la legge regionale 20/2024 (la “legge sulle aree idonee”) e dato pieno sostegno alla linea della Giunta sulla transizione energetica. La realtà è ben diversa, e va raccontata per intero.
In sintesi: la Corte non ha promosso la legge 20. Ha solo fischiato un fuorigioco. Anzi: ha detto al MASE “non puoi essere tu a decidere se una legge regionale è costituzionalmente legittima, lo devo dire io”. Punto.
E sul merito? La legge 20 è una buona legge? È conforme alla Costituzione e alle direttive europee? La risposta è no, e non lo diciamo noi: lo ha già detto la Corte Costituzionale stessa con la sentenza n. 184 del 2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di parti significative della legge regionale, con effetto retroattivo. Quella bocciatura è già avvenuta. È storia.
Restano fuori dal giudizio, per ora, alcuni allegati della legge e una seconda moratoria che la Regione ha approvato nel frattempo. Su questi la Consulta non si è ancora pronunciata, ma lo farà a breve. E, vista la traiettoria della giurisprudenza recente, le possibilità che li lasci intatti sono molto poche.
Andiamo con ordine.
Cos’è successo davvero (in parole semplici)
Per capire la sentenza serve un piccolo passo indietro. Quando un’azienda vuole costruire un impianto rinnovabile importante, deve ottenere una VIA, cioè un parere sulla compatibilità ambientale del progetto. In sei casi recenti, il MASE ha rilasciato VIA positive senza applicare la legge regionale sarda 20/2024, ritenendola incostituzionale e in contrasto con la normativa europea e nazionale.
La Regione ha fatto ricorso alla Corte Costituzionale per “conflitto di attribuzione”. Tradotto: non ha chiesto alla Consulta di dirimere chi avesse ragione nel merito, ma di stabilire chi avesse il potere di decidere. Cioè: può un ministero, da solo, decidere che una legge regionale è incostituzionale e quindi ignorarla? Oppure quel giudizio spetta solo alla Corte?
La risposta della Consulta è netta e, per la verità, era prevedibile: no, il MASE non poteva farlo. Solo la Corte Costituzionale può dichiarare incostituzionale una legge (lo dicono gli articoli 127, 134 e 136 della Costituzione). Finché una legge regionale è in vigore, va applicata. Anche se contestata. Anche se il Governo la ritiene illegittima.
È una decisione di procedura, non di merito. La Corte non dice “la legge 20 è una buona legge”. Dice: “Caro MASE, anche se pensavi che quella legge fosse incostituzionale, non potevi disapplicarla da solo. Dovevi rivolgerti a me”.
Il fuorigioco del MASE: si è mosso in anticipo
La metafora calcistica rende bene l’idea. Immaginate una partita: il MASE vede una legge regionale che, a suo giudizio, è incostituzionale, e invece di aspettare che sia l’arbitro (la Corte Costituzionale) a fischiarne l’illegittimità, scatta in avanti e parte per i fatti suoi. Approva i progetti, ignora la legge regionale, decide da solo. È esattamente come un attaccante che parte prima del passaggio: la giocata può anche essere giusta nel merito, ma il fuorigioco c’è. L’arbitro alza la bandierina, e l’azione viene annullata.
Quello che ha fatto la Consulta con la sentenza 88/2026 è esattamente questo: ha fischiato il fuorigioco. Non ha detto che la giocata era sbagliata. Ha detto che è partita troppo presto. E sul merito, cioè se la legge regionale fosse o meno conforme alla Costituzione e al diritto europeo, la Corte si è già pronunciata con la sentenza 184/2025: ha annullato quasi tutti gli allegati della legge 20. La scure è caduta sugli allegati A, B, C, D ed E (l’allegato F, quello sulle aree idonee, è stato lasciato in piedi). Resta in attesa di pronuncia il solo Allegato G: l’udienza pubblica è già stata celebrata il 5 maggio 2025, e secondo le ordinanze di rimessione del TAR Sardegna e del TAR Lazio, entrambe del 2025, quell’allegato presenta gli stessi profili di illegittimità degli altri già dichiarati incostituzionali. Tradotto: la pronuncia è dietro l’angolo, e la traiettoria è scritta.
Un punto giuridico che vale la pena spiegare
C’è poi un punto giuridico che merita un piccolo approfondimento, perché aiuta a capire perché il MASE si era mosso come si è mosso, e perché la Consulta ha deciso che, in questo caso, non poteva farlo.
Il MASE riteneva di poter “disapplicare” (cioè: lasciare da parte) la legge regionale per una ragione precisa. Le direttive europee in materia di energie rinnovabili erano già state recepite dall’Italia con la legge 199/2021, che all’articolo 20, comma 8, indicava direttamente quali fossero le aree idonee per gli impianti, in attesa che le Regioni emanassero le proprie leggi. Per il MASE, la legge sarda 20/2024, restringendo quelle aree, contrastava con la disciplina nazionale di derivazione europea, e quindi andava semplicemente messa da parte.
Per capire dove sta il problema, serve una piccola precisazione che vale per qualunque tema, non solo per le rinnovabili. Nel nostro ordinamento vale il principio della “primazia del diritto europeo”, scritto nell’articolo 117, primo comma, della Costituzione: lo Stato e le Regioni fanno le loro leggi, ma sempre nel rispetto dei vincoli che vengono dall’Unione Europea.
Quando una norma europea ha la forma di una direttiva, però, le cose si complicano. Una direttiva può essere “direttamente applicabile” (cioè abbastanza dettagliata da poter essere usata così com’è anche senza che lo Stato faccia una legge propria) oppure no. Solo nel primo caso le pubbliche amministrazioni e i giudici possono “disapplicare” da soli una legge interna in contrasto: usano direttamente la direttiva al posto della norma nazionale o regionale.
Quando invece la direttiva non è direttamente applicabile, ma è stata recepita dallo Stato con una legge di dettaglio (è il caso della legge 199/2021), quella legge nazionale acquista una particolare “forza di resistenza”. Significa che non può essere semplicemente cancellata da una legge successiva, regionale o statale, che vada in direzione opposta agli obiettivi europei. Altrimenti il senso stesso delle direttive, cioè armonizzare le regole tra gli Stati membri per raggiungere obiettivi comuni entro tempi precisi, andrebbe in fumo: basterebbe una legge regionale “successiva” per neutralizzare anni di lavoro europeo.
Questo, in sintesi, è ciò che è accaduto in Sardegna. Prima con la moratoria della L.R. 5/2024, dichiarata incostituzionale con la sentenza 28/2025. Poi con la L.R. 20/2024, le cui parti più rilevanti sono state spazzate via dalla sentenza 184/2025. E il dato è oggettivo: in tutto il periodo di vigenza di queste leggi, in Sardegna non sono praticamente stati approvati impianti rinnovabili. È un fatto che gli stessi esponenti politici della maggioranza rivendicano apertamente, fregiandosi del “risultato”.
Su questa storia la Consulta deve ancora pronunciarsi su due fronti:
1. L’Allegato G della legge 20/2024, già in udienza il 5 maggio 2025, sul quale, come detto, ci sono pochissimi dubbi.
2. La legge regionale 31/2025: ebbene sì, nonostante la prima moratoria fosse già stata bocciata dalla Corte, la Regione Sardegna ha deciso di emanarne un’altra, di 90 giorni. Una mossa di cui è difficile cogliere la logica, se non quella di guadagnare tempo. Tra l’altro, quella legge contiene un nodo molto critico: rinvia il bilanciamento degli interessi sulle aree non idonee a un futuro regolamento regionale che, ad oggi, non è ancora stato emanato.
La parte che la Todde e la sua giunta dimenticano: la sentenza 184/2025
Ed eccoci al punto più importante, quello che nelle dichiarazioni della Presidente Todde, dell’Assessora Laconi e in vari articoli di stampa e di opinione di queste ore brilla per la sua assenza.
La legge 20/2024 è già stata in buona parte bocciata dalla Corte Costituzionale. Lo ha fatto con la sentenza n. 184 del 2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale della stessa legge regionale. Non lo diciamo noi: lo dice esplicitamente la sentenza 88/2026 in più punti. Al paragrafo 5, in particolare, si legge che la Regione stessa ha dovuto prendere atto della “sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, a opera della sentenza n. 184 del 2025 di questa Corte, di alcune parti della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024”.
E ancora, al paragrafo 8.3: la legge regionale “è venuta meno in alcune sue parti (ex tunc, con la citata sentenza n. 184 del 2025)”. Quindi, alla data in cui leggete questo articolo, la legge 20 non è più la stessa legge che la Giunta Todde ha approvato nel dicembre 2024. Parti importanti sono state cancellate, retroattivamente, dalla Corte. Sostenere oggi che la sentenza 88/2026 sia una “doppia vittoria” della Regione, come fa la Giunta e come rilanciano vari commentatori, significa raccontare metà della storia. L’altra metà è che, sulla stessa legge, l’anno scorso la Consulta ha già detto: ci sono parti che non vanno.
Il fuorigioco vero, probabilmente, era della Regione
Tirando le fila: la sentenza 88/2026 ha fischiato un fuorigioco al MASE, ma il fuorigioco “vero”, quello sostanziale, era con tutta probabilità dell’attaccante della Regione. E quando l’arbitro centrale tornerà a pronunciarsi nel merito, sull’Allegato G e sulla L.R. 31/2025, lo dirà chiaramente. La direzione, come abbiamo visto, è già scritta nelle pronunce 28/2025 sulla moratoria e 184/2025 sugli allegati A, B, C, D ed E della legge 20.
C’è poi un dettaglio non secondario, citato nella sentenza stessa al paragrafo 5: l’articolo 20 del decreto legislativo 199/2021, proprio quello sulla base del quale il MASE aveva costruito le proprie VIA, è stato abrogato dal decreto-legge 175/2025, convertito nella legge 4/2026. Lo Stato sta già riscrivendo il quadro normativo. La discussione sulle aree idonee, insomma, non si fermerà certo a questa sentenza.
Cosa dice Todde, e cosa invece succede davvero in Sardegna
La Presidente Todde, commentando la sentenza, ha dichiarato: “La transizione energetica va fatta insieme ai territori e alle comunità. Con regole chiare, rispetto del suolo e del paesaggio, tutela delle aree agricole. Deve ridurre le bollette, creare sviluppo, portare vantaggi reali a famiglie e imprese. Noi siamo per le rinnovabili e per l’energia pulita”.
Bene. Su questa frase, in linea di principio, siamo d’accordo. Il problema è che le parole non corrispondono ai fatti. La Sardegna, mentre la Giunta dichiara di “essere per le rinnovabili”, è ultima in Italia per nuova capacità installata. Le leggi approvate da questa giunta hanno bloccato di fatto qualunque progetto. E intanto, sull’isola, avanza la dorsale del gas, cioè quella stessa infrastruttura fossile dalla quale la Presidente dice di voler uscire. Non si può dichiarare un obiettivo (6,2 GW di rinnovabili al 2030) e bloccare gli strumenti per raggiungerlo.
In conclusione
La sentenza 88/2026 della Corte Costituzionale è un richiamo procedurale al MASE. Non è una promozione della legge 20, e non è una vittoria della Giunta sul merito della transizione energetica. Anzi: si inserisce in un quadro in cui la prima moratoria sarda è già stata cancellata (sentenza 28/2025), la legge 20 è stata smontata in larga parte (sentenza 184/2025) e altri pezzi, l’Allegato G e la seconda moratoria della L.R. 31/2025, sono ancora in attesa di pronuncia.
Raccontarla come una “doppia vittoria”, come fa la Giunta e come rilanciano vari commentatori, significa offrire ai cittadini sardi un’informazione parziale e fuorviante. La realtà è che la partita giuridica sulle rinnovabili in Sardegna è ancora aperta, e il quadro complessivo, sentenza dopo sentenza, sta confermando quello che noi di SAPER diciamo da tempo: la transizione non si fa bloccando i progetti, si fa con regole chiare, applicate sul serio, e con la consapevolezza che ogni mese di rinvio è un mese in più di dipendenza dal carbone e dal gas.
Noi continueremo a raccontare le sentenze per come sono scritte, non per come fa comodo riassumerle. Perché la Sardegna, prima di tutto, merita un’informazione corretta sulle decisioni che riguardano il proprio futuro energetico.
SAPER, Sardi per le Rinnovabili, è un’associazione di cittadini, tecnici, ingegneri e agricoltori sardi che si battono per una transizione energetica fatta sul serio. Se vuoi sostenerci, seguici sui nostri canali social e iscriviti sul sito www.sardiperlerinnovabili.eu.